POLIZIA LOCALE: Riforme ad effetto elastico
Oggi come non mai il termine riforma è e rimane di gran moda. Non è un caso che tutte le forze politiche si confrontino sul difficile campo delle riforme e ambiscano a sottrarre all’altra parte lo scettro del primato del riformismo. Tale scontro non è cosa di poco conto, in considerazione della posta in gioco.
Nessuno vuole più essere etichettato come conservatore, poiché a parere di molti c’è poco da conservare dell’esperienza pregressa.
A giudizio di chi scrive pare però presuntuoso, poiché molte cose del pregresso debbono e possono tornare utili. Veniamo al sodo.
Quando si parla di polizia locale è d’obbligo parlare della legge 65/86. Non è possibile nemmeno dimenticare il c.p.p. ed il famigerato articolo 57 che, con la sua definizione del 2 comma di guardie delle province e dei comuni, tanti nasi fa storcere. Semmai la vera problematica è il 1° comma che, non prevedendo gli ufficiali, ne limita i relativi poteri solo alle materie di competenza, fatto salvo di comprendere quali esse siano.
Ma per tornare alle guardie delle province e dei comuni, a giudizio di chi scrive la definizione non è offensiva né riduttiva. Non è certamente la definizione di agente di polizia locale che qualifica e specializza. Se la famigerata legge Saia portasse solo questo e l’aggiunta dei coordinatori nel 1 comma del citati art. 57 sarebbe poca cosa; fatto salvo eliminare una mera antinomia giuridica alla quale nessuno fa caso né dottrina né giurisprudenza.
E tanto meno vi fanno caso gli attori delle vicende intorno al nostro operato che spesso non distinguono un sequestro probatorio da uno preventivo. Nessuno si vuole fermare all’aspetto formale dei nomi ma certamente è elemento di distinzione.
E’ giudizio di chi scrive che la vera riforma non è quella di diventare organo parallelo agli organi di polizia statale con l’ingresso nella l. 121/81, ma semmai marginare differenze e distanze .
La l.121/81, che indica disciplinando quali siano i corpi di polizia, attualmente esclude le polizie locali; ma nel 1981 probabilmente il sentimento localistico non era ancora sentito così come avvenuto all’inizio degli anni 90.
Oggi tanto più, ci si rende conto che oramai non ci possiamo più limitare a svolgere il compito di “ sparamulte”. Ma la trasformazione del DNA dei corpi di polizia locale attraverso l’attribuzione dell’arma, deve essere fatto tenendo conto anche dei differenti compiti che si debbono avere per non essere una mera ripetizione e quindi una fotocopia in bianco e nero.
Chi auspica il nostro inserimento nella l. 121/81, norma che indica quali sono gli organi di polizia e dalla quale oggi le polizia locali sono escluse per ragioni anagrafiche, deve ammettere che sarebbe l’ingresso in un elenco similare a quello dell’articolo 12 del CDS, con tanto di primati e graduatorie. Insomma entrare nella l. 121/81 rappresenterebbe la definitiva affermazione della polizia locale come polizia di serie B.
E tantomeno la soluzione è assumere le strutture gerarchiche degli organi di polizia nazionali o peggio ancora militari che si raggiunge la qualità. Una buona riforma per non dire una buona regolamentazione deve partire da un dato realistico e non buttare alle ortiche l’esperienza del “coordinatore” e dell’”operatore”, ma aggiungendo ed integrando la scarna struttura gerarchica con figure adeguate senza andare a copiare gradi militari o qualche altra astrusa idea.
Emanuele Lucci

















