L’obbligo di comunicazione ed informazione sindacale

Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021, innovando rispetto all’art. 4 del Ccnl. FL 21 maggio 2018, stabilisce che l’informazione sia resapreventivamentee in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali, tra le altre, anche per gli atti di organizzazione degli uffici (ex art. 6 d.lgs. 165/2001), ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.

Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021 dispone anche che l’informazione debba“essere resa almeno5 giornilavorativiprima dell’adozione degli atti”.
Gli enti con meno di 70 dipendenti, inoltre, dovranno fornire, semestralmente, informazione relativamente ai dati su:
• ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale;
• monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore;
• contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione;
• assenze del personale di cui all’art. 70 del Ccnl. del 21 maggio 2018;
• affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale.

Art. 5 – Confronto
I sindacati possano chiedere l’attivazione del entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione e l’ente dovrà quindi convocare le parti sindacali entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
Le materie oggetto di confronto:
• criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per     l’accesso agli stessi;
• istituzione servizio di mensa o, in alternativa, l’attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
• le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell’art. 6 dell’ipotesi di Ccnl. in commento, in sede di Organismo Paritetico per l’Innovazione, qualora lo stesso non venga istituito entro il termine previsto dall’art. 6, comma 3;
• criteri per l’effettuazione delle procedure inerenti le progressioni verticali (ex art. 13, comma 7);
• gli andamenti occupazionali;
• le linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
• le materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e scolastico.




Bilancio di previsione e salvaguardia degli equilibri di bilancio: ultimi giorni utili per l’approvazione

Con il decreto del 28 luglio 2023, il Ministro dell’Interno ha prorogato al 15 settembre p.v. il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
La proroga è di carattere generale e coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate da tutti gli enti entro la proroga concessa, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati (articolo 13, comma 5-bis del decreto legge n. 4 del 2022).




Progressioni economiche: la disciplina transitoria

All’articolo 13 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 è stata introdotta una disposizione transitoria che riguarda le progressioni economiche all’interno delle aree.
Nel rispetto di determinati presupposti è prevista la possibilità per il personale di effettuare la progressione tra le aree, dettando disposizioni differenti, in ordine alle procedure, ai limiti di spesa ed ai requisiti di partecipazione per il periodo transitorio, «progressioni in deroga», fino al 2025 (art. 13, commi 6 e seguenti) e per il periodo a regime (art. 15, comma 1).

Quanto alle progressioni “in deroga” è previsto che: al fine di tenere conto dell’esperienza e della professionalità effettivamente utilizzate dall’amministrazione in cui si è in servizio, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può avvenire attraverso procedimenti valutativi a cui possono partecipare i dipendenti in possesso dei requisiti elencati nella Tabella C di Corrispondenza, allegata al CCNL 16/11/2022.

Ogni amministrazione, in base alle caratteristiche delle aree di destinazione e al confronto con la delegazione di parte sindacale, definisce i criteri per la valutazione, assegnando un peso percentuale non inferiore al 20% ai seguenti elementi:
❑ l’esperienza maturata nell’area di provenienza;
❑ il titolo di studio e le competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi;
❑ le competenze certificate come quelle informatiche e linguistiche, le competenze acquisite sul posto di lavoro e le abilitazioni professionali.

Il ruolo della contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata dovrà intervenire almeno in ordine ai seguenti aspetti:

  • i requisiti che dovranno possedere i dipendenti per partecipare alle procedure selettive (art. 14, comma 2, lett. a);
  • i criteri per le procedure selettive volte ad attribuire i differenziali stipendiali ai dipendenti (art. 14, comma 2, lett. d);
  • le risorse destinate all’applicazione dell’istituto ed il numero di differenziali stipendiali attribuibili (art. 14, comma 2, lett. b).



NOTIZIE UTILI N. 5 : FAQ progressioni tra aree

FAQ con risposte ai quesiti più frequenti sulla nuova possibilità di progressioni tra aree

Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021
SPECIALE CONTRATTO N. 5

E’ possibile scaricare “NOTIZIE UTILI” in pdf




NOTIZIE UTILI N. 4 : Progressioni economiche all’interno delle aree

Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021
SPECIALE CONTRATTO N. 4

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NOTIZIE UTILI N. 3 : Revisione del sistema di classificazione

Il nuovo ordinamento professionale è definito nel Titolo III (artt. da 11 a 23)

Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021
SPECIALE CONTRATTO N. 3

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