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Capacità assunzionale degli enti di nuova istituzione

Capacità assunzionale degli enti di nuova istituzione
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La Corte dei conti, sezione regionale Piemonte, nella delibera n. 70/2023/SRCPIE/PAR del 14 luglio 2023, ha ricordato che per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobili- tà, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale norma è applicabile anche agli enti non statali, quindi agli enti locali, come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/2016.

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Fonte: Sole 24 Ore — Enti Locali