Il principio di pari opportunità in seno alle commissioni di concorso (articolo 57 del Dlgs 165/2001 e dell’articolo 9 del Dpr 487/1994), è stato così esplicitato dal Tar Lazio–Roma, sezione V, nella sentenza 19 luglio 2023 n. 12200:
• non rileva ai fini della presenza di uomini in misura non inferiore a un terzo; • esso è declinato in riferimento esclusivo alla necessaria riserva, salva motivata impossibilità , alle donne di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
• resta fermo, in ogni caso, che la violazione di detto principio rileva non in senso immediatamente viziante le operazioni concorsuali, ma quale causa indiziante dell’eccesso di potere, con necessità , quindi, di provare l’effettivo intento discriminatorio della pubblica amministrazione nei confronti dei candidati di sesso femminile.
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Fonte: Sole 24 Ore — Enti Locali
