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Trattamento economico in caso di mobilità volontaria intercompartimentale

Trattamento economico in caso di mobilità volontaria intercompartimentale
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Il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni pubbliche non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da un’amministrazione ad un’altra, caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile, visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;

Di conseguenza, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria ed, a tal fine, occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 12 luglio 2023 n. 19874.

Fonte: Sole 24 Ore — Enti Locali